Regolamento

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Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 16 febbraio 2004 - delibera n. 2 del 16/02/2004.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1 - Oggetti del regolamento
- Art. 2 - Procedura per l'adozione e la modificazione del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (Oggetti del regolamento)
In conformità ai principi di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa il presente regolamento quadro contiene le disposizioni generali relative alle materie indicate negli artt.15 e 25 dello Statuto del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione adotta le disposizioni attuative ed integrative delle norme del presente regolamento quadro, relativamente alle diverse materie ed oggetti, nonché le disposizioni organizzative ed operative funzionali all’attuazione, con particolare riguardo al regolamento funzionale del Consiglio stesso.

ART.2 (Procedura per l’adozione e la modificazione del regolamento)
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approva la proposta di regolamento quadro o le proposte di modifiche al regolamento quadro vigente e le sottopone all’Assemblea per l’approvazione, dando mandato al Presidente di convocare appositamente l’Assemblea stessa. L’Assemblea discute e vota la proposta con le modalità prescritte dallo Statuto per il suo funzionamento. Il regolamento quadro o le modifiche approvati sono immediatamente efficaci per gli organi e gli uffici del Consorzio. Ai fini dell’efficacia nei confronti delle imprese insediate nelle aree consortili e dei terzi il regolamento quadro e le modifiche approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. A questo fine il Presidente del Consorzio cura l’immediato invio al BURB in vista della più sollecita pubblicazione.

TITOLO II - ACQUISIZIONE, ATTREZZATURA ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE


CAPO I - Acquisizione
Art. 3 - Espropriazione delle aree ed acquisizione mediante accordo

CAPO II - Realizzazione e gestione delle infrastrutture consortili
Art. 4 - Realizzazione e manutenzione delle infrastrutture consortili

CAPO III - Localizzazione degli insediamenti ed assegnazione delle aree
Art. 5 - Individuazione delle localizzazioni
Art. 6 - Localizzazione degli insediamenti produttivi
Art. 7 - Domande di insediamento
Art. 8 - Disciplina dei rapporti tra imprese insediate e Consorzio
Art. 9 - Istanze di assegnazione
Art. 10 - Assegnazione delle aree
Art. 11 - Locazione di aree o di immobili
Art. 12 - Prezzo di assegnazione e di locazione delle aree e degli immobili
Art. 13 - Convenzioni di assegnazioni
Art. 14 - Servitù

TITOLO II - ACQUISIZIONE, ATTREZZATURA ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE

CAPO I - ACQUISIZIONE
ART.3 (Espropriazione delle aree ed acquisizione mediante accordo)

Il Consorzio procede, in conformità alle disposizioni della L.R. n.3 novembre 1998 n.41, all’acquisizione delle aree comprese nel Piano Territoriale Consortile e nei piani dei nuclei di industrializzazione che siano destinate all’insediamento di attività produttive o alla localizzazione di infrastrutture consortili di interesse comune o collettivo. Ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 3 novembre 1998 n.41 e successive modificazioni dell’art.12, comma 1, lett. b) del DPR 8 giugno 2001 n.327, l’approvazione del piano del nucleo di industrializzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture consortili in esso localizzate. Ai fini dell’art.7 della legge 8 agosto 1990 n.241 l’adozione dei piani dei singoli nuclei di industrializzazione è comunicata ai proprietari, risultanti dai registri catastali, delle aree che risultino destinate ad insediamenti di strutture produttive o di infrastrutture e servizi consortili. I proprietari possono formulare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni, che vengono valutate dal Consorzio in vista della definitiva approvazione e della correlata dichiarazione ex legge di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nel piano. In vista della realizzazione di una struttura produttiva o di infrastrutture consortili il Consorzio avvia la procedura di esproprio, ai sensi dell’art.7, comma 11, della Legge Regionale n.41/1998, anche su richiesta degli imprenditori che abbiano fatto richiesta di insediare attività produttive nell’ambito del nucleo di industrializzazione. Il Consorzio comunica l’avvio del procedimento espropriativo ai proprietari interessati invitando il proprietario a precisare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sulla scorta di apposita relazione tecnica, il valore da attribuire all’area. Valutate le osservazioni dei proprietari espropriandi l’Ufficio competente del Consorzio accerta il valore dell’area, determina in via provvisoria l’indennità di esproprio offerta e la comunica ai proprietari interessati. Il procedimento espropriativo è disciplinato, ai sensi dell’art.7, comma 11, della Legge Regionale 3 novembre 1998 n.41, dalle disposizioni dell’art.53 del DPR 6 marzo 1978 n.218 e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del DPR 8 giugno 2001 n.327, ivi comprese quelle relative all’acquisizione non espropriativa delle aree mediante accordo di cessione volontaria.

CAPO II - REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI
ART.4 (Realizzazione e manutenzione delle infrastrutture consortili)

Il Consorzio provvede direttamente, in conformità alle disposizioni del successivo TITOLO III, o a mezzo di affidamento dei lavori, effettuato in conformità alle vigenti norme, alla programmazione, progettazione, realizzazione di tutte le infrastrutture consortili, aventi natura sia di opere di urbanizzazione che di strutture ed impianti relativi ai servizi consortili. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio disciplina, altresì, con disposizioni adottate ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, la manutenzione, gestione e sorveglianza delle infrastrutture consortili, in particolare per ciò che concerne la determinazione della misura della contribuzione alle spese di gestione da parte delle imprese insediate nei singoli nuclei di industrializzazione. I contributi sono annuali e sono determinati con particolare riguardo ai parametri relativi alla dimensione, localizzazione e pregio delle aree, degli immobili su di esse realizzati, alla natura delle produzioni, al numero degli occupati. Le modalità di riscossione, anche coattiva, dei contributi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione di cui al successivo articolo 23. Il Consorzio provvede alla manutenzione e gestione delle infrastrutture mediante le proprie strutture tecniche o appalti di servizi o procedendo alla costituzione o partecipando a società di gestione.

CAPO III - LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE
ART.5 (Individuazione delle localizzazioni)

L’individuazione delle localizzazioni delle singole attività produttive, nell’ambito dei nuclei industriali, spetta al Consorzio ai sensi dell’art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e della legge regionale n. 41/1998. L’individuazione avviene, tenendo conto delle domande dei richiedenti, sulla base: delle disposizioni del piano del nucleo; della disponibilità delle aree o degli immobili, da parte dei richiedenti o del Consorzio o della necessità di ricorrere ad ulteriori espropriazioni o acquisizioni; della disponibilità e delle caratteristiche delle opere infrastrutturali già esistenti o programmate; delle caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e della loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati.

ART.6 (Localizzazione degli insediamenti produttivi)
Le iniziative di cui al precedente articolo 4 possono essere localizzate su aree ed immobili: già di proprietà del Consorzio; che il Consorzio deve ancora acquisire; di proprietà delle imprese che intendono realizzare le iniziative; di proprietà di terzi e dei quali le imprese che intendono realizzare le iniziative produttive si assicurino la disponibilità. delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma le aree e gli immobili sono assegnati in proprietà o in diritto di superficie o sono concessi in locazione alle imprese che ne facciano istanza. nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell’istruttoria sulla domanda di insediamento.

ART.7 (Domande di insediamento)
Chiunque intenda realizzare iniziative produttive in aree o immobili compresi in un nucleo di industrializzazione deve presentare domanda al Consorzio, corredata della documentazione prevista dalle disposizioni attuative di cui al precedente art.1, comma 2, relativa al programma imprenditoriale, alle caratteristiche dell’attività produttiva in particolare per quanto attiene la sicurezza degli impianti, l’impatto ambientale ed il rispetto delle normative antinquinamento e sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque. Il richiedente deve altresì indicare se dispone o se avrà la disponibilità di un’area o di immobili idonei o se richiede l’assegnazione di un’area o di un lotto ricompreso nel nucleo. Nel caso di domande nelle quali sia attestata la disponibilità, attuale o futura, dell’area, il Consorzio, ricevuta la domanda, verifica la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dal ricevimento può richiederne, per una sola volta, l’integrazione. Ove sia costituito e funzionante lo sportello unico per le imprese le domande vengono trasmesse anche a tale ufficio, per quanto di competenza, per l’esame integrato. Ove non sia costituito o effettivamente funzionante lo sportello unico per le imprese il Consorzio accerta, entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda corredata della prescritta documentazione, la conformità del progetto presentato alle previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale ed al piano del nucleo di industrializzazione, esprime su tale profilo un parere di conformità ed in caso di parere positivo lo trasmette entro il termine ultimo stabilito al Comune ed agli altri enti istituzionalmente competenti per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva spettanza. Le domande di insediamento che siano accompagnate dall’istanza di assegnazione di un’area vengono registrate ed esaminate in ordine cronologico. Il Consorzio dopo aver verificato preliminarmente la completezza del progetto presentato dall’impresa che richiede l’assegnazione dell’area avvia le procedure di cui al precedente articolo 3 per acquisire la disponibilità dell’area.

ART.8 (Disciplina dei rapporti tra imprese insediate e Consorzio)
Ferma restando la disciplina dell’assegnazione delle aree e degli immobili e del loro specifico regime giuridico, tutte le imprese che si insediano nei nuclei di industrializzazione debbono stipulare con il Consorzio, a pena di decadenza del parere positivo all’insediamento, una convenzione, nella quale si impegnano a rispettare tutte le vigenti normative in tema di sicurezza degli impianti, salubrità e sicurezza delle condizioni di lavoro, tutela del lavoro dipendente, tutela delle acque e dell’aria e di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti nel Comune nel cui territorio è localizzata l’iniziativa e le discipline regolamentari del Consorzio in materia di fruizione dei servizi e di pagamento dei contributi consortili.

ART.9 (Istanze di assegnazione)
Le imprese che sono interessate a realizzare o ampliare iniziative imprenditoriali nell’ambito del nucleo di industrializzazione e non dispongono delle aree necessarie devono presentare al Consorzio istanza di assegnazione, in proprietà o in diritto di superficie, di un’area o immobile, corredata dalla documentazione prescritta e dalla ricevuta del versamento di un contributo per spese di istruttoria. La documentazione da presentare e la misura del contributo di istruttoria sono determinati mediante disposizioni integrative approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Le istanze sono esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di presentazione, che può essere derogato soltanto in presenza di motivi di urgenza,ovvero per quelle iniziative di particolare valenza in termini di innovazione tecnologica, occupazionale, entità dell'investimento, ricaduta sul tessuto industriale preesistente, adeguatamente comprovati all’atto della presentazione dell’istanza, ed accertati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale del Consorzio. Ove le istanze abbiano ad oggetto varianti tecnico costruttive o di destinazioni d’uso per superfici non superiori ad una soglia determinata dal Consiglio di amministrazione o non comportino modifiche essenziali al progetto già approvato sono approvate dal Presidente su parere degli Uffici tecnici competenti e del Direttore Generale.

ART.10 (Assegnazione delle aree)
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa istruttoria degli Uffici, decide sulle istanze di assegnazione entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dando comunicazione della decisione agli interessati. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali il termine è aumentato di altri trenta giorni. In caso di mancata disponibilità delle aree il Consorzio delibera, contestualmente all’assegnazione, l’esproprio o l’acquisizione bonaria dell’area necessaria, secondo il programma di espropriazioni in precedenza stabilito. In tal caso l’efficacia dell’assegnazione è differita alla data di effettiva disponibilità dell’area da parte del Consorzio o del destinatario dell’assegnazione. In caso di accoglimento della domanda nella delibera di assegnazione dell’immobile deve essere indicata la data limite per la stipula del contratto. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell’assegnazione l’impresa assegnataria deve versare a titolo di anticipazione un importo pari alla stima del costo di acquisizione dell’area, a pena di decadenza dell’assegnazione. La convenzione di assegnazione dell’area deve essere stipulata entro i trenta giorni successivi all’acquisizione dell’area da parte del Consorzio e deve essere accompagnata, a pena di decadenza dall’assegnazione, dal saldo del prezzo di cessione. Restano fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 13 maggio 2003 n. 19 che disciplinano il recupero e la riassegnazione dei lotti ex legge n.219/1981. Per il recupero di lotti nei quali non sia stato realizzato l’insediamento produttivo o sia cessata definitivamente l’attività produttiva il Consorzio può avvalersi della procedura di cui all’art. 63 della legge n. 448/1998.

ART.11 (Locazione di aree o di immobili)
Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di aree o di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione agli interessati. In caso di presentazione di più domande di locazione per il medesimo immobile deve esser preferita la domanda anteriormente presentata. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell’immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto, nonché l’invito all’interessato a presentarsi per la stipula.

ART.12 (Prezzo di assegnazione e di locazione delle aree e degli immobili)
Le aree e/o gli eventuali immobili su di esse esistenti sono assegnate in diritto di proprietà o di superficie alle imprese che ne facciano istanza ad un prezzo pari alla somma del costo di acquisizione delle aree e del costo di realizzazione, inerente il lotto assegnato, stimata dall’Ufficio Tecnico e comunicata dal Direttore Generale del Consorzio, delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di servizio del Consorzio. A tale somma è aggiunta una quota di spese generali in misura non superiore al 10%. Nei casi in cui i suoli non abbiano una destinazione esclusivamente industriale il valore viene determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo presente i valori di mercato. In caso di locazione il canone è determinato con riferimento alla quota di capitalizzazione annua della somma come sopra determinata. Il Consiglio di Amministrazione determina ed aggiorna annualmente, per ciascun nucleo di industrializzazione, i prezzi di assegnazione o di locazione delle aree e degli immobili. In relazione al fatto che talune aree sono acquisite dal Consorzio mediante procedimento espropriativo il prezzo di assegnazione può essere integrato, in epoca successiva all’assegnazione, in base al costo di acquisizione finale, anche conseguente a decisioni giurisdizionali, ad eccezione dei casi di accertata illegittimità dell’acquisizione. Il Consiglio determina altresì la misura, non inferiore al previsto costo di acquisizione, delle anticipazioni da versarsi da parte dei richiedenti l’assegnazione nel caso di aree od immobili da acquisirsi dal Consorzio ed approva gli schemi di convenzione in materia di assegnazione in proprietà o in diritto di superficie e di locazione delle aree e degli immobili.

ART.13 (Convezioni di assegnazione)
Le convenzioni di assegnazione delle aree e degli immobili debbono esser redatte in conformità agli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e debbono disciplinare puntualmente gli obblighi dell’assegnatario: a destinare l’area e, ove esistano le strutture edilizie, esclusivamente all’attività produttiva indicata nel progetto presentato ai fini dell’assegnazione e a non mutarla senza previa autorizzazione da parte del Consorzio; ad iniziare i lavori entro il termine perentorio di un anno dall’assegnazione ed a iniziare l’attività entro un anno dal termine di completamento dei lavori indicato nel titolo edilizio abilitativo; a non alienare o locare l’area e l’azienda a terzi per almeno dieci anni dalla data di assegnazione senza previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere accordata a condizione che nel contratto di cessione siano riprodotti i medesimi impegni assunti dall’assegnatario nei confronti del Consorzio e che l’occupazione del personale sia tutelata; a rispettare tutte le normative vigenti in tema di tutela della sicurezza degli impianti, tutela dei lavoratori anche per quanto riguarda il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, corretto smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e – ove ricorrano i presupposti – ad assoggettare le opere a valutazione di impatto ambientale. a pagare un’adeguata penale in caso di accertato inadempimento delle obbligazioni assunte e salva la risoluzione della convenzione.
2. Il Consorzio ha la potestà di effettuare controlli finalizzati a verificare l’adempimento degli obblighi assunti all’atto della stipula della convenzione di assegnazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell’assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte in convenzione, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto della convenzione stessa, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine per formulare controdeduzioni.
4. Salvo proroga autorizzata dal Consorzio la convenzione di assegnazione è risolta di diritto ai sensi dell’articolo 7, comma 13, della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41 ove l’assegnatario non abbia avviato i lavori entro un anno dalla presa di possesso dell’area e avendoli avviati non abbia iniziato l’attività entro un anno dal termine di conclusione dei lavori previsto nel titolo abilitativo alla realizzazione degli immobili.
5. In caso di risoluzione della convenzione, l’assegnatario è tenuto alla restituzione dell’area contro la restituzione di quanto versato, maggiorato dei soli interessi legali, dedotta la penale prevista nella convenzione di assegnazione.
6. Se il lotto assegnato è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione implica l’immediato ritrasferimento dell’immobile in capo al Consorzio.
7. Se sull’immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano la riutilizzazione. In tal caso, il Consorzio corrisponde all’acquirente o al suo avente causa una somma pari al valore dei manufatti, stimato da tre periti, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall’imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due periti di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Potenza, sempre dedotta la penale di cui al precedente comma 1, lett. e).
8. Ove difetti la possibilità di riutilizzare o ridestinare i manufatti insistenti sull’area, il Consorzio può diffidare l’assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell’assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi o riassegni i manufatti, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione è corrisposto all’assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all’ultima parte del comma precedente.
9. Per le aree consortili assegnate agli imprenditori, il Consorzio conserva il diritto di prelazione in caso di alienazione. Di tale diritto di prelazione in favore del Consorzio deve darsi atto negli atti pubblici con i quali le aree consortili vengono cedute ai richiedenti

TITOLO III - DISCIPLINA DEI SERVIZI CONSORTILI

CAPO I - SERVIZIO IDRICO
ART.15 (Generalità)
Il servizio di approvvigionamento, di distribuzione e di fornitura dell’acqua per usi civili, industriali ed artigianali all’interno dei nuclei di industrializzazione è gestito dal Consorzio, direttamente o a mezzo di società all’uopo costituite o di concessioni di realizzazione e gestione degli impianti. La distribuzione ed erogazione dell’acqua alle imprese insediate, da parte del Consorzio e degli eventuali soggetti gestori dei servizi consortili, avviene mediante contratti di fornitura disciplinati da specifiche disposizioni integrative ed attuative adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, in conformità ai principi e criteri enunciati nei successivi articoli di questo capo.

ART.16 (Natura degli atti)
I rapporti tra il Consorzio e gli utenti dei servizi idrici sono disciplinati da contratti di fornitura. Eventuali concessioni di derivazione da acque pubbliche gestite dal Consorzio sono assentite e disciplinate mediante convenzioni. La durata dei contratti e delle eventuali concessioni è, di norma, pluriennale ed è stabilita, in via generale e per tipologie di usi, mediante apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del precedente art. 1, comma 2. Con le medesime deliberazioni il Consiglio disciplina tutti gli aspetti dei rapporti tra il Consorzio, o il soggetto gestore, e gli utenti ed i concessionari ed approva gli schemi tipo dei contratti e delle convenzioni. Nei contratti e nelle convenzioni sono stabiliti, tra l’altro: la durata del contratto e le modalità di rinnovo e di disdetta; i costi di allaccio, compresi quelli relativi alle servitù, agli espropri ed ai lavori eventualmente necessari per la realizzazione dell’allacciamento; le prescrizioni relative allo scarico delle acque bianche ed alla depurazione e smaltimento delle acque di rifiuto nel rispetto delle vigenti norme, in conformità al successivo CAPO II; i quantitativi minimi e massimi che saranno attinti, con l’impegno a corrispondere un canone forfetario corrispondente al prezzo del quantitativo minimo. i canoni e le tariffe relativi alla fornitura o alla derivazione dell’acqua; eventuali specifiche prescrizioni relative al singolo impianto produttivo; le cause di risoluzione e le conseguenti interruzioni della fornitura e della captazione; i comportamenti da tenersi dagli utenti e dai concessionari nella gestione e manutenzione degli impianti idrici all’interno delle rispettive aree e strutture produttive, ivi compresa l’installazione e manutenzione di bocche antincendio; le penali da applicarsi in caso di violazione degli obblighi contrattuali e convenzionali; le volture dei contratti e delle convenzioni in caso di cessioni delle imprese o delle aziende; l’osservanza da parte del Consorzio delle norme contenute nella carta del servizio pubblico di fornitura idrica.

ART.17 (Divieto di captazione)
E’ vietata la captazione di acque sotterranee o superficiali dalle sorgenti o dalle falde acquifere di pertinenza dei nuclei di industrializzazione senza la previa autorizzazione del Consorzio e degli altri enti istituzionalmente competenti. Il procedimento autorizzatorio è disciplinato mediante apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le autorizzazioni sono rilasciate mediante convenzioni che disciplinano gli obblighi dell’impresa autorizzata. Gli uffici tecnici del Consorzio assicurano l’osservanza del divieto anche mediante ispezioni all’interno delle aree di pertinenza degli impianti produttivi. In caso di accertata violazione riferiscono al Direttore Generale che diffida il titolare dell’impresa che comunque si giova della captazione abusiva a porre termine all’abuso ed a rimuovere gli impianti abusivi. Decorso inutilmente il termine dichiarano l’inadempienza agli obblighi assunti nella convenzione stipulata dal Consorzio, comunicano la violazione all’autorità amministrativa competente in materia e rimettono al Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale del Consorzio la valutazione sulla risolvibilità per gravi inadempimenti della convenzione di insediamento e/o di assegnazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme in materia di captazioni abusive.

ART.18 (Canoni e tariffe)
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio disciplina con proprie deliberazioni periodiche i canoni e le tariffe per la fornitura, la derivazione e la captazione dell’acqua, in particolare per quanto attiene: alla misura ed all’articolazione dei canoni; alla misura ed all’articolazione delle tariffe, che debbono essere correlate ai consumi dell’acqua misurati mediante apposite apparecchiature installate e controllate dal Consorzio; alle modalità di pagamento, alle morosità ed alle forme di esazione anche coattiva da parte del Consorzio o del soggetto da esso incaricato della gestione, nel rispetto dei principi contenuti nella Carta del servizio pubblico idrico; ai contributi da porsi a carico delle imprese nel caso sia necessario espropriare aree, imporre servitù o realizzare particolari impianti o condutture per realizzare l’allacciamento. CAPO II SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE

ART.19 (Servizi di smaltimento e depurazione delle acque)
Il Consorzio gestisce, direttamente o a mezzo di società partecipata o di concessionario o con appalti esterni, i servizi di scarico e depurazione delle acque, mediante proprie reti ed impianti di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque. Le imprese localizzate nei nuclei di industrializzazione sono tenute a servirsi delle reti e, ove esistono, degli impianti di depurazione consortili per il trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico utilizzate nelle attività produttive salvo che non dispongano di impianti aziendali di depurazione. Sono tenute, altresì, salvo esonero da parte del Consorzio, ad immettere le acque bianche e le acque nere nelle reti fognarie consortili.

ART.20 (Autorizzazioni agli scarichi)
Lo scarico delle acque bianche, nere e depurate, nelle fognature e l’allacciamento all’impianto consortile di depurazione, ove esiste, è subordinato ad autorizzazione del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con deliberazioni, adottate su proposta del Direttore Generale, ai sensi dell’art.1, comma 2, i procedimenti autorizzatori per i diversi tipi di acque, la durata e le specifiche prescrizioni da inserire negli atti autorizzativi, in particolare prevedendo che le imprese interessate presentino relazioni dettagliate sui processi di lavorazione e subordinando il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione della conformità dei processi di lavorazione e trattamento alle vigenti norme in materia di inquinamento idrico. Nelle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dovranno inoltre esser disciplinate, tra l’altro, le autorizzazioni cumulative per più imprese, le caratteristiche degli impianti aziendali di depurazione, le soglie di accettabilità delle acque industriali affluenti nella fognatura consortile, la voltura delle autorizzazioni, le variazioni nelle utenze, le prescrizioni per gli impianti interni alle imprese e gli allacciamenti alle fognature consortili o all’impianto di depurazione consortile, le apparecchiature di controllo e misura, l’accertamento delle infrazioni, la revoca delle autorizzazioni e la interruzione dei servizi, le penali da corrispondere dagli utenti in caso di infrazioni o di ritardato pagamento dei canoni di utenza.

ART.21 (Gestione dei servizi e rapporti di utenza)
Il Consorzio, direttamente o a mezzo del soggetto gestore, assicura la gestione tecnica ed amministrativa dei servizi di fognatura e, ove esistono, degli impianti di trattamento delle acque. Se il servizio è gestito direttamente dal Consorzio è organizzato mediante regolamenti di servizio predisposti dal Direttore Generale ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ove il servizio sia affidato a società miste o a concessionari è organizzato mediante convenzioni da stipularsi tra il Consorzio ed il soggetto gestore. Nei regolamenti di servizio e nelle convenzioni di servizio sono, in particolare, disciplinati i controlli, la raccolta di campioni, gli impianti di misurazione, le modalità di fatturazione. Ai fini della funzionalità del servizio e delle reti gli agenti addetti alla fognatura e depurazione possono accedere nelle aree e nei locali delle imprese al fine di ispezionarne gli impianti idrici ed accertarne la conformità alle norme ed alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. All’esito delle ispezioni il Direttore Generale del Consorzio o il soggetto gestore possono impartire all’impresa interessata prescrizioni tecniche vincolanti per l’adeguamento degli impianti aziendali alle vigenti norme o alle necessità di funzionamento ottimale, anche al fine di evitare dispersioni e danni. Il Consiglio di Amministrazione determina, periodicamente, con proprie deliberazioni, adottate ai sensi del precedente art. 1, comma 2, i canoni di utenza per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque. CAPO III SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART.22 (Organizzazione del servizio)
Il Consorzio organizza direttamente, o a mezzo di appalti di servizi o a mezzo di convenzioni con i Comuni nel cui territorio ricadono i nuclei di industrializzazione lo smaltimento dei rifiuti, dei diversi tipi, prodotti nell’ambito delle aree di industrializzazione. Ove il servizio sia svolto direttamente il Consiglio di Amministrazione disciplina, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, le modalità di svolgimento nonché i canoni da corrispondersi dalle imprese insediate nei singoli nuclei di industrializzazione. Il servizio può essere affidato, a seguito di procedure di evidenza pubblica, ad imprese specializzate nel settore. In tal caso la gestione è disciplinata nella convenzione di affidamento del servizio. Ove il servizio sia affidato ai Comuni territorialmente competenti o a soggetti da essi incaricati il servizio è disciplinato dalle convenzioni di organizzazione di cui al precedente comma 1. CAPO IV RISCOSSIONE DEI CANONI E DELLE TARIFFE

ART.23 (Procedure di riscossione e sanzionatorie)
Il Consiglio di Amministrazione, mediante deliberazioni adottate ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, disciplina: le procedure ed i criteri per la riscossione ordinaria dei contributi annuali alle spese di gestione del Consorzio e per la fruizione dei servizi consortili da parte delle imprese insediate; le procedure per la riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41; le procedure per coordinare, nei casi più gravi, le procedure di riscossione

TITOLO IV - GESTIONE CONTABILITA'


CAPO I - Gestione economico finanziaria
Art. 24 - Criteri informatori della gestione
Art. 25 - Programmazione dell'attività del Consorzio
Art. 26 - Bilancio di previsione ed esercizio finanziario
Art. 27 - Bilancio consuntivo
Art. 28 - Norme di salvaguardia

TITOLO IV - GESTIONE E CONTABILITA'

CAPO I - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ART.24 (Criteri informatori della gestione)
La gestione del Consorzio persegue le finalità indicate nello Statuto e nella legge regionale 3 novembre 1998 n.41 ed il pareggio del bilancio, inteso come equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie e, nel conto economico, tra costi e ricavi, ivi comprese le contribuzioni degli enti partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed ai principi contabili generalmente accettati, le procedure per la tenuta della contabilità e per la conservazione dei documenti.

ART.25 (Programmazione dell’attività del Consorzio)
Le scelte e gli obiettivi perseguiti dal Consorzio, in attuazione delle finalità previste dallo Statuto, e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione, sono contenuti nel piano triennale di attività e nel bilancio preventivo annuale. Il piano triennale di attività ed il bilancio preventivo annuale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall’Assemblea, e quindi comunicati all’Assessorato Regionale Attività Produttive. Essi sono aggiornati, se del caso, annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale.

ART.26 (Bilancio di previsione ed esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto in pareggio, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere. Il bilancio deve essere reso disponibile per preventiva consultazione da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti almeno 15 giorni prima della dell’Assemblea del Consorzio, convocata in seduta ordinaria, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

ART.27 (Bilancio consuntivo)
La proposta di bilancio consuntivo, comprensivo del conto economico, della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati, viene presentata dal Direttore al Consiglio di Amministrazione entro il 15 MARZO dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 MARZO, è trasmesso immediatamente al Collegio dei revisori dei conti che predispone, nei successivi 15 giorni, la relazione di accompagnamento ed è inviato alla Regione per l’approvazione prevista dall’art. 9 della legge regionale 3 novembre 1998 n.41. In caso di perdita di esercizio, il Consiglio analizza le cause che l’hanno determinata ed indica le proposte per la copertura nonché i provvedimenti adottati o da adottare per ricondurre in equilibrio la gestione. In caso di utile d’esercizio, il Consiglio deve indicare gli accantonamenti predisposti e proporre le modalità di utilizzazione dell’autofinanziamento conseguito. Entro il 30 aprile il bilancio adottato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, deve essere reso disponibile per la consultazione da parte dei rappresentanti degli enti consorziati. L’Assemblea del Consorzio, convocata entro il successivo 30 APRILE, approva in seduta ordinaria il bilancio consuntivo. In caso di rinvio del bilancio al Consiglio di Amministrazione, per chiarimenti e rettifiche, l’approvazione deve avvenire entro il 30 giugno.

ART.28 (Norma di salvaguardia)
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali.



Allegati approvati con delibera n. 85 del 14.05.2004 "Norme di prima applicazionedel Nuovo Regolamento consortile" punto 1 lettera G ("Riferimento art.7 comma 2 elenco documenti da esibire per la richiesta del suolo"):

- Allegato "A"
- Allegato "B"
- Allegato "C"
- Allegato "D"