TITOLO II - ACQUISIZIONE, ATTREZZATURA ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE
CAPO I - ACQUISIZIONE
ART.3 (Espropriazione delle aree ed acquisizione mediante accordo)
Il Consorzio procede, in conformità alle disposizioni della L.R. n.3 novembre 1998 n.41, all’acquisizione delle aree comprese nel Piano Territoriale Consortile e nei piani dei nuclei di industrializzazione che siano destinate all’insediamento di attività produttive o alla localizzazione di infrastrutture consortili di interesse comune o collettivo.
Ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 3 novembre 1998 n.41 e successive modificazioni dell’art.12, comma 1, lett. b) del DPR 8 giugno 2001 n.327, l’approvazione del piano del nucleo di industrializzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture consortili in esso localizzate.
Ai fini dell’art.7 della legge 8 agosto 1990 n.241 l’adozione dei piani dei singoli nuclei di industrializzazione è comunicata ai proprietari, risultanti dai registri catastali, delle aree che risultino destinate ad insediamenti di strutture produttive o di infrastrutture e servizi consortili. I proprietari possono formulare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni, che vengono valutate dal Consorzio in vista della definitiva approvazione e della correlata dichiarazione ex legge di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nel piano.
In vista della realizzazione di una struttura produttiva o di infrastrutture consortili il Consorzio avvia la procedura di esproprio, ai sensi dell’art.7, comma 11, della Legge Regionale n.41/1998, anche su richiesta degli imprenditori che abbiano fatto richiesta di insediare attività produttive nell’ambito del nucleo di industrializzazione.
Il Consorzio comunica l’avvio del procedimento espropriativo ai proprietari interessati invitando il proprietario a precisare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sulla scorta di apposita relazione tecnica, il valore da attribuire all’area. Valutate le osservazioni dei proprietari espropriandi l’Ufficio competente del Consorzio accerta il valore dell’area, determina in via provvisoria l’indennità di esproprio offerta e la comunica ai proprietari interessati.
Il procedimento espropriativo è disciplinato, ai sensi dell’art.7, comma 11, della Legge Regionale 3 novembre 1998 n.41, dalle disposizioni dell’art.53 del DPR 6 marzo 1978 n.218 e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del DPR 8 giugno 2001 n.327, ivi comprese quelle relative all’acquisizione non espropriativa delle aree mediante accordo di cessione volontaria.
CAPO II - REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI
ART.4 (Realizzazione e manutenzione delle infrastrutture consortili)
Il Consorzio provvede direttamente, in conformità alle disposizioni del successivo TITOLO III, o a mezzo di affidamento dei lavori, effettuato in conformità alle vigenti norme, alla programmazione, progettazione, realizzazione di tutte le infrastrutture consortili, aventi natura sia di opere di urbanizzazione che di strutture ed impianti relativi ai servizi consortili.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio disciplina, altresì, con disposizioni adottate ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, la manutenzione, gestione e sorveglianza delle infrastrutture consortili, in particolare per ciò che concerne la determinazione della misura della contribuzione alle spese di gestione da parte delle imprese insediate nei singoli nuclei di industrializzazione. I contributi sono annuali e sono determinati con particolare riguardo ai parametri relativi alla dimensione, localizzazione e pregio delle aree, degli immobili su di esse realizzati, alla natura delle produzioni, al numero degli occupati.
Le modalità di riscossione, anche coattiva, dei contributi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione di cui al successivo articolo 23.
Il Consorzio provvede alla manutenzione e gestione delle infrastrutture mediante le proprie strutture tecniche o appalti di servizi o procedendo alla costituzione o partecipando a società di gestione.
CAPO III - LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE
ART.5 (Individuazione delle localizzazioni)
L’individuazione delle localizzazioni delle singole attività produttive, nell’ambito dei nuclei industriali, spetta al Consorzio ai sensi dell’art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e della legge regionale n. 41/1998.
L’individuazione avviene, tenendo conto delle domande dei richiedenti, sulla base:
delle disposizioni del piano del nucleo;
della disponibilità delle aree o degli immobili, da parte dei richiedenti o del Consorzio o della necessità di ricorrere ad ulteriori espropriazioni o acquisizioni;
della disponibilità e delle caratteristiche delle opere infrastrutturali già esistenti o programmate;
delle caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e della loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati.
ART.6 (Localizzazione degli insediamenti produttivi)
Le iniziative di cui al precedente articolo 4 possono essere localizzate su aree ed immobili:
già di proprietà del Consorzio;
che il Consorzio deve ancora acquisire;
di proprietà delle imprese che intendono realizzare le iniziative;
di proprietà di terzi e dei quali le imprese che intendono realizzare le iniziative produttive si assicurino la disponibilità.
delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma le aree e gli immobili sono assegnati in proprietà o in diritto di superficie o sono concessi in locazione alle imprese che ne facciano istanza.
nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell’istruttoria sulla domanda di insediamento.
ART.7 (Domande di insediamento)
Chiunque intenda realizzare iniziative produttive in aree o immobili compresi in un nucleo di industrializzazione deve presentare domanda al Consorzio, corredata della documentazione prevista dalle disposizioni attuative di cui al precedente art.1, comma 2, relativa al programma imprenditoriale, alle caratteristiche dell’attività produttiva in particolare per quanto attiene la sicurezza degli impianti, l’impatto ambientale ed il rispetto delle normative antinquinamento e sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque. Il richiedente deve altresì indicare se dispone o se avrà la disponibilità di un’area o di immobili idonei o se richiede l’assegnazione di un’area o di un lotto ricompreso nel nucleo.
Nel caso di domande nelle quali sia attestata la disponibilità, attuale o futura, dell’area, il Consorzio, ricevuta la domanda, verifica la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dal ricevimento può richiederne, per una sola volta, l’integrazione.
Ove sia costituito e funzionante lo sportello unico per le imprese le domande vengono trasmesse anche a tale ufficio, per quanto di competenza, per l’esame integrato.
Ove non sia costituito o effettivamente funzionante lo sportello unico per le imprese il Consorzio accerta, entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda corredata della prescritta documentazione, la conformità del progetto presentato alle previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale ed al piano del nucleo di industrializzazione, esprime su tale profilo un parere di conformità ed in caso di parere positivo lo trasmette entro il termine ultimo stabilito al Comune ed agli altri enti istituzionalmente competenti per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva spettanza.
Le domande di insediamento che siano accompagnate dall’istanza di assegnazione di un’area vengono registrate ed esaminate in ordine cronologico.
Il Consorzio dopo aver verificato preliminarmente la completezza del progetto presentato dall’impresa che richiede l’assegnazione dell’area avvia le procedure di cui al precedente articolo 3 per acquisire la disponibilità dell’area.
ART.8 (Disciplina dei rapporti tra imprese insediate e Consorzio)
Ferma restando la disciplina dell’assegnazione delle aree e degli immobili e del loro specifico regime giuridico, tutte le imprese che si insediano nei nuclei di industrializzazione debbono stipulare con il Consorzio, a pena di decadenza del parere positivo all’insediamento, una convenzione, nella quale si impegnano a rispettare tutte le vigenti normative in tema di sicurezza degli impianti, salubrità e sicurezza delle condizioni di lavoro, tutela del lavoro dipendente, tutela delle acque e dell’aria e di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti nel Comune nel cui territorio è localizzata l’iniziativa e le discipline regolamentari del Consorzio in materia di fruizione dei servizi e di pagamento dei contributi consortili.
ART.9 (Istanze di assegnazione)
Le imprese che sono interessate a realizzare o ampliare iniziative imprenditoriali nell’ambito del nucleo di industrializzazione e non dispongono delle aree necessarie devono presentare al Consorzio istanza di assegnazione, in proprietà o in diritto di superficie, di un’area o immobile, corredata dalla documentazione prescritta e dalla ricevuta del versamento di un contributo per spese di istruttoria. La documentazione da presentare e la misura del contributo di istruttoria sono determinati mediante disposizioni integrative approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
Le istanze sono esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di presentazione, che può essere derogato soltanto in presenza di motivi di urgenza,ovvero per quelle iniziative di particolare valenza in termini di innovazione tecnologica, occupazionale, entità dell'investimento, ricaduta sul tessuto industriale preesistente, adeguatamente comprovati all’atto della presentazione dell’istanza, ed accertati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale del Consorzio.
Ove le istanze abbiano ad oggetto varianti tecnico costruttive o di destinazioni d’uso per superfici non superiori ad una soglia determinata dal Consiglio di amministrazione o non comportino modifiche essenziali al progetto già approvato sono approvate dal Presidente su parere degli Uffici tecnici competenti e del Direttore Generale.
ART.10 (Assegnazione delle aree)
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa istruttoria degli Uffici, decide sulle istanze di assegnazione entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dando comunicazione della decisione agli interessati. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali il termine è aumentato di altri trenta giorni.
In caso di mancata disponibilità delle aree il Consorzio delibera, contestualmente all’assegnazione, l’esproprio o l’acquisizione bonaria dell’area necessaria, secondo il programma di espropriazioni in precedenza stabilito. In tal caso l’efficacia dell’assegnazione è differita alla data di effettiva disponibilità dell’area da parte del Consorzio o del destinatario dell’assegnazione.
In caso di accoglimento della domanda nella delibera di assegnazione dell’immobile deve essere indicata la data limite per la stipula del contratto. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell’assegnazione l’impresa assegnataria deve versare a titolo di anticipazione un importo pari alla stima del costo di acquisizione dell’area, a pena di decadenza dell’assegnazione.
La convenzione di assegnazione dell’area deve essere stipulata entro i trenta giorni successivi all’acquisizione dell’area da parte del Consorzio e deve essere accompagnata, a pena di decadenza dall’assegnazione, dal saldo del prezzo di cessione.
Restano fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 13 maggio 2003 n. 19 che disciplinano il recupero e la riassegnazione dei lotti ex legge n.219/1981.
Per il recupero di lotti nei quali non sia stato realizzato l’insediamento produttivo o sia cessata definitivamente l’attività produttiva il Consorzio può avvalersi della procedura di cui all’art. 63 della legge n. 448/1998.
ART.11 (Locazione di aree o di immobili)
Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di aree o di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
In caso di presentazione di più domande di locazione per il medesimo immobile deve esser preferita la domanda anteriormente presentata.
In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell’immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto, nonché l’invito all’interessato a presentarsi per la stipula.
ART.12 (Prezzo di assegnazione e di locazione delle aree e degli immobili)
Le aree e/o gli eventuali immobili su di esse esistenti sono assegnate in diritto di proprietà o di superficie alle imprese che ne facciano istanza ad un prezzo pari alla somma del costo di acquisizione delle aree e del costo di realizzazione, inerente il lotto assegnato, stimata dall’Ufficio Tecnico e comunicata dal Direttore Generale del Consorzio, delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di servizio del Consorzio. A tale somma è aggiunta una quota di spese generali in misura non superiore al 10%. Nei casi in cui i suoli non abbiano una destinazione esclusivamente industriale il valore viene determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo presente i valori di mercato. In caso di locazione il canone è determinato con riferimento alla quota di capitalizzazione annua della somma come sopra determinata.
Il Consiglio di Amministrazione determina ed aggiorna annualmente, per ciascun nucleo di industrializzazione, i prezzi di assegnazione o di locazione delle aree e degli immobili.
In relazione al fatto che talune aree sono acquisite dal Consorzio mediante procedimento espropriativo il prezzo di assegnazione può essere integrato, in epoca successiva all’assegnazione, in base al costo di acquisizione finale, anche conseguente a decisioni giurisdizionali, ad eccezione dei casi di accertata illegittimità dell’acquisizione.
Il Consiglio determina altresì la misura, non inferiore al previsto costo di acquisizione, delle anticipazioni da versarsi da parte dei richiedenti l’assegnazione nel caso di aree od immobili da acquisirsi dal Consorzio ed approva gli schemi di convenzione in materia di assegnazione in proprietà o in diritto di superficie e di locazione delle aree e degli immobili.
ART.13 (Convezioni di assegnazione)
Le convenzioni di assegnazione delle aree e degli immobili debbono esser redatte in conformità agli schemi approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e debbono disciplinare puntualmente gli obblighi dell’assegnatario:
a destinare l’area e, ove esistano le strutture edilizie, esclusivamente all’attività produttiva indicata nel progetto presentato ai fini dell’assegnazione e a non mutarla senza previa autorizzazione da parte del Consorzio;
ad iniziare i lavori entro il termine perentorio di un anno dall’assegnazione ed a iniziare l’attività entro un anno dal termine di completamento dei lavori indicato nel titolo edilizio abilitativo;
a non alienare o locare l’area e l’azienda a terzi per almeno dieci anni dalla data di assegnazione senza previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere accordata a condizione che nel contratto di cessione siano riprodotti i medesimi impegni assunti dall’assegnatario nei confronti del Consorzio e che l’occupazione del personale sia tutelata;
a rispettare tutte le normative vigenti in tema di tutela della sicurezza degli impianti, tutela dei lavoratori anche per quanto riguarda il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, corretto smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e – ove ricorrano i presupposti – ad assoggettare le opere a valutazione di impatto ambientale.
a pagare un’adeguata penale in caso di accertato inadempimento delle obbligazioni assunte e salva la risoluzione della convenzione.
2. Il Consorzio ha la potestà di effettuare controlli finalizzati a verificare l’adempimento degli obblighi assunti all’atto della stipula della convenzione di assegnazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell’assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte in convenzione, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto della convenzione stessa, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine per formulare controdeduzioni.
4. Salvo proroga autorizzata dal Consorzio la convenzione di assegnazione è risolta di diritto ai sensi dell’articolo 7, comma 13, della legge regionale 3 novembre 1998 n. 41 ove l’assegnatario non abbia avviato i lavori entro un anno dalla presa di possesso dell’area e avendoli avviati non abbia iniziato l’attività entro un anno dal termine di conclusione dei lavori previsto nel titolo abilitativo alla realizzazione degli immobili.
5. In caso di risoluzione della convenzione, l’assegnatario è tenuto alla restituzione dell’area contro la restituzione di quanto versato, maggiorato dei soli interessi legali, dedotta la penale prevista nella convenzione di assegnazione.
6. Se il lotto assegnato è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione implica l’immediato ritrasferimento dell’immobile in capo al Consorzio.
7. Se sull’immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano la riutilizzazione. In tal caso, il Consorzio corrisponde all’acquirente o al suo avente causa una somma pari al valore dei manufatti, stimato da tre periti, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall’imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due periti di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Potenza, sempre dedotta la penale di cui al precedente comma 1, lett. e).
8. Ove difetti la possibilità di riutilizzare o ridestinare i manufatti insistenti sull’area, il Consorzio può diffidare l’assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell’assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi o riassegni i manufatti, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione è corrisposto all’assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all’ultima parte del comma precedente.
9. Per le aree consortili assegnate agli imprenditori, il Consorzio conserva il diritto di prelazione in caso di alienazione. Di tale diritto di prelazione in favore del Consorzio deve darsi atto negli atti pubblici con i quali le aree consortili vengono cedute ai richiedenti